sergiomazzanti |
|
| MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE (cioè in cui stato e regione sono ambedue competenti)
- rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regioni; - commercio con l'estero; - tutela e sicurezza del lavoro; - istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; - professioni; - ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; - tutela della salute; - alimentazione; - ordinamento sportivo; - protezione civile; - porti e aeroporti civili; - grandi reti di trasporto e di navigazione; - ordinamento della comunicazione; - produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; - previdenza complementare e integrativa; - armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finazna pubblica e del sistema tributario; - valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; - casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; - enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
(indicazione bibliografica da chiedere a MIchele Iannelli, pp. 29-30)
MATERIE di COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI (in cui è competente solo la regione)
- acque minerali; - agricoltura; - artigianato; - assistenza sociale; - assistenza scolastica; - Camere di commercio; - commercio, fiere e mercati; - edilizia; - energia (autoproduzione e profili di interesse locale); - formazione professionale; - industria; - lavori pubblici e appalti; - miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere; - ordinamento e organizzazione regionale; - politiche dell'occupazione; - polizia amministrativa regionale e locale; - spettacolo; - trasporti e viabilità; - turismo e industria alberghiera; - urbanistica.
Ibidem, p. 31
|
| |