Info e Modulo on line per volontari come rappresentanti di lista

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pino strano
view post Posted on 21/3/2010, 11:24




Modulo on line da compilare per dare disponibilità:
https://spreadsheets.google.com/viewform?h...xUE1vRVlfa1E6MA



Info rapide sui rappresentanti di lista:
http://retedeicittadini.it/?page_id=2968

Edited by pino strano - 23/3/2010, 09:51
 
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pino strano
view post Posted on 23/3/2010, 13:12




Tutta la legislazione italiana è in genenrale un labirinto e le leggi elettorali non fanno eccezioni...
La normativa di riferimento per le lezioni regionali è la stessa che per le elezioni politiche (più volte modificate nel tempo) fatte saleve le ulteriori modifiche introdotte dalle varie normative regionali (anch'esse più volte modificate nel tempo):
Il riferimento principale è il D.P.R. 361/1957 (coordianto con la L. 270/2005)

Il risultato è che a mio parere lo stesso legislatore a volte introduce norme che sono in contraddizione tr aloro e certi aspetti particolari non sono affatto chiari. perchè norme che sono chare per le lezioni politiche non lo sono se traslate alle regionali.

Un esempio di questo è realtivo alla questione se i rappresentanti di lista devono essere elettori della regione o devono essere elettori proprio della circoscrizione provinciale presso la quale fanno il rappresentante.

In rete esistono dati contraddittori, questo dei verdi
www.google.it/url?sa=t&source=web&c...u_OqaE5iB9eEnaQ
dice che i rappresentanti devono essere della regione, altri non specificano, altri dicono che devono essere ellettori della circoscrizione provinciale.

A mio parere, alla fine, conviene attenersi alla regola che il rappresentante di lista deve essere elettore nella circoscrizione provinciale dove vota.

Questa mi sembra l'interpretazione più corretta, anche perché il seguente articolo 48 del testo di riferiemnto di cui sopra (testo del D.P.R. 361/1957 coordinato con la L. 270/2005)
dice che il rappresentante di lista può votare nel seggio dove fa il rappresentante. Quindi non può essere che un elettore delle provincia di Latina voti per i candidati della provincia di roma.

Art. 48
Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro
comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro
funzioni purché siano elettori della circoscrizione.
I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni
della circoscrizione, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione
presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi
altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine
pubblico.
Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di
essi è presa nota nel verbale. il seguente art.

Insomma, i rappresenanati di Lista alle regionali del Lazio, DEVONO ESSERE ELETTORI DELLA CIRCORSCIZIONE PROVINCIALE DOVE SONO ELETTORI.

Edited by pino strano - 24/3/2010, 02:06
 
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michele morini
view post Posted on 25/3/2010, 15:20




Unread

FERMI TUTTI:I CANDIDATI POSSONO FARE I RAPPRESENTANTI DI LISTA. LA PREFETTURA CONFERMA!!!
 
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michelerpi
view post Posted on 25/3/2010, 16:04




prefetto....
 
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3 replies since 21/3/2010, 11:24   119 views
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